Statuto
Lo Statuto della Fondazione Attua
ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE
È costituita una Fondazione denominata “ATTUA”, con sede in Napoli in via dei Fiorentini n. 10.
La Fondazione è regolata dal presente Statuto.
Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate.
La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.
ARTICOLO 2 – DELEGAZIONI E UFFICI
Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito regionale e nazionale, europeo e internazionale. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento nella necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
ARTICOLO 3 – FINALITA’
La Fondazione non ha scopo di lucro e i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; risponde ai principi dello schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile e dell’articolo 1 comma 1 del D.P.R. 361/2000.
La Fondazione persegue la finalità generale di favorire pratiche di organizzazione di comunità e lo sviluppo e attuazione di progetti di welfare comunitario e di valorizzazione sociale e ambientale di assets territoriali attraverso la più ampia partecipazione delle persone alla loro formulazione, proposta e attuazione. La Fondazione promuove, altresì, iniziative legislative, finalizzate a migliorare i servizi di comunità e la coesione sociale nei territori del Mezzogiorno e, più in generale, in Italia e in ambito Euro-mediterraneo.
La Fondazione persegue, conseguentemente, in relazione alle dinamiche, ai bisogni e alle politiche pubbliche per lo sviluppo del benessere sostenibile sociale, economico e ambientale delle comunità, le finalità di:
- promozione e attuazione, in collaborazione con stakeholder territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di sviluppo locale equo e sostenibile;
assistenza e supporto ai cittadini, agli Enti del Terzo Settore, come individuati dalla nuova riforma del Terzo Settore, e alle imprese, per analizzare, individuare e predisporre idee e progetti che contribuiscano a migliorare le condizioni di vita delle comunità territoriali; - promozione di analisi e valutazioni di politiche pubbliche e di interventi volti a conseguire risultati socialmente misurabili a livello territoriale o nazionale;
studio e ricerca su fenomeni, dinamiche e impatti delle politiche locali, nazionali e internazionali di sviluppo locale, welfare comunitario e forme organizzate di partecipazione civica; - formazione di classi dirigenti politiche, amministrative e imprenditoriali per la diffusione di competenze nell’organizzazione di comunità e la progettazione e attuazione di interventi di sviluppo sociale orientati a risultati misurabili;
- promozione di eventi e pubblicazioni sui temi di interesse, anche al fine di attivare reti informative e di network che consentano la circolazione delle informazioni, la loro condivisione e comparazione.La Fondazione opera sulla base di piani quadriennali con i seguenti obiettivi:
- contribuire ad aumentare la conoscenza di azioni e pratiche di successo, volte all’affermazione di un nuovo paradigma del welfare di comunità e delle forme di coinvolgimento comunitario per lo sviluppo locale su una maggiore coesione sociale e un minor consumo di risorse;
- favorire l’incontro fra soggetti protagonisti di nuove pratiche innovative nel settore dell’organizzazione di comunità e di pratiche di welfare comunitario, quali opinion leader, studiosi e attori locali, in particolare per favorire una più compiuta dimensione di cittadinanza europea e mediterranea;
- promuovere azioni innovative attraverso progetti, occasioni di confronto e di apprendimento, soprattutto con un più adeguato coinvolgimento dei giovani;
- divulgare i risultati delle attività e dei progetti promossi e partecipare alla diffusione dei nuovi filoni di approfondimento e ricerca a livello internazionale;
- sostenere le azioni di sistematizzazione e di diffusione di pratiche virtuose e di esperienze significative che favoriscano l’apprendimento collettivo e contribuiscano a rafforzare scelte e comportamenti individuali e collettivi;
- stabilire organici rapporti con altre fondazioni, movimenti, associazioni ed ETS aventi finalità simili o integrate;
- partecipare, direttamente o per il tramite di soggetti a tale fine costituiti, e anche in partenariato con altri soggetti pubblici e/o privati, a procedure di evidenza pubblica, bandi tematici comunali, regionali, nazionali, europei e internazionali indetti per l’aggiudicazione di risorse o servizi, funzionali al raggiungimento delle finalità della Fondazione.
ARTICOLO 4 – ATTIVITA’ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione potrà tra l’altro, svolgere le seguenti attività:
- stipula di atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipazione ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- costituzione, o concorso alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- promozione di forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dalla attività della Fondazione;
- volgimento di ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.Le attività conseguenti all’elaborazione e predisposizione di proposte, progetti, disegni di legge sono frutto di indicazioni e idee derivanti dall’ascolto dei soci e sono eseguite, in caso di bisogno, utilizzando apposite donazioni ricevuta da persone e/o organismi attraverso modalità di fundraising e crowdfunding, gestite direttamente o attraverso l’accordo con enti terzi, e dagli eventuali utili di gestione annuale della Fondazione stessa.
ARTICOLO 5 – PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è composto:
– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti – in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo – di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all’atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
– dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
– da contributi attribuiti al patrimonio da organismi e istituzioni locali, nazionali e internazionali.
ARTICOLO 6 – FONDO DI GESTIONE
Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
– da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio;
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
– dai finanziamenti per la progettazione di idee e proposte per il benessere comune acquisiti solo attraverso elargizioni e donazioni, senza alcun interesse diretto da parte di persone fisiche e giuridiche.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
ARTICOLO 7 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre l’Assemblea Generale approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo, o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Fondazione, il conto consuntivo di quello decorso.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli eventuali utili di gestione sono destinati alle attività di promozione, progettazione, ricerca e studi secondo le finalità di cui all’articolo 3.
ARTICOLO 8 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE
I membri della Fondazione si dividono in:
– Fondatori
– Partecipanti
ARTICOLO 9 – FONDATORI
Sono Fondatori i soggetti, aventi cittadinanza italiana o estera, che abbiano aderito in qualità di soci Fondatori.
Possono divenire altresì Fondatori e componenti del Consiglio dei Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti dal Consiglio medesimo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o agenzie, italiane o estere, che aderiscano come soci Fondatori nelle forme e nella misura determinata annualmente nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell’articolo 13 del presente Statuto.
I Fondatori, ogni anno, sono tenuti a rinnovare l’adesione alla Fondazione mediante il versamento di una quota minima stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato rinnovo annuale, i Fondatori perdono il diritto a far parte del Consiglio dei Fondatori ai sensi degli artt. 11 e 13 del presente Statuto.
ARTICOLO 10 – PARTECIPANTI
Sono Partecipanti i soggetti, aventi cittadinanza italiana o estera, che abbiano aderito in qualità di soci Partecipanti.
Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell’apporto e in funzione della natura pubblica o privata dei soggetti. Segnatamente, ai soggetti pubblici Partecipanti potrà essere attribuita dal Consiglio di Amministrazione la qualifica di Partecipanti Istituzionali.
I Partecipanti, ogni anno, sono tenuti a rinnovare l’adesione alla Fondazione mediante il versamento di una quota minima stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato rinnovo annuale, i Partecipanti perdono il diritto a far parte dell’Assemblea Generale ai sensi degli artt. 11 e 19 del presente Statuto.
ARTICOLO 11 – ESCLUSIONE E RECESSO
Il Consiglio dei Fondatori decide a maggioranza semplice l’esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
– comportamento contrario al dovere di prestazioni e contributi non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I soci possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’articolo 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
ARTICOLO 12 – ORGANI DELLA FONDAZIONE
Gli organi della Fondazione sono:
– il Presidente
– il Consiglio di Amministrazione
– il Consiglio dei Fondatori
– il Direttore Generale
– l’Assemblea Generale
– il Comitato Tecnico-Scientifico
– il Revisore dei Conti
– il Collegio dei Garanti
ARTICOLO 13 – CONSIGLIO DEI FONDATORI
Il Consiglio dei Fondatori è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi.
È composto dai soci Fondatori iscritti nell’anno in corso e dai Fondatori che abbiano aderito negli anni precedenti, a condizione che abbiano effettuato il rinnovo annuale dell’adesione entro il 31 dicembre dell’anno precedente. I Fondatori che non rinnovano l’adesione annuale per due anni consecutivi perdono la qualifica di Fondatore e possono riottenerla solo a seguito di iscrizione ex novo.
Ogni nuovo socio Fondatore iscritto nell’anno in corso fa parte del Consiglio dei Fondatori a seguito di delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti del Consiglio medesimo.
Il Consiglio, in particolare:
– stabilisce, secondo le proposte formulate dall’Assemblea Generale le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata quadriennale, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3 del presente Statuto;
– stabilisce i criteri e i requisiti per l’attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi degli articoli 10 e 11;
– elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
– elegge il Revisore dei Conti;
– approva i regolamenti della Fondazione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
– delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
– svolge le ulteriori funzioni statutarie.
Delibera altresì sulla nomina del Presidente della Fondazione e sulle eventuali modifiche del presente Statuto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione:
– della nomina del Presidente della Fondazione, per cui occorre il voto favorevole del cinquanta percento più uno del Consiglio dei Fondatori;
– della modifica dello Statuto, per la quale occorre il voto favorevole del cinquanta percento più uno del Consiglio dei Fondatori;
– dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio, per cui è richiesto il parere favorevole dei tre quarti del Consiglio dei Fondatori.
È consentito l’intervento a mezzo di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
ARTICOLO 14 – PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, resta in carica per un quadriennio ed è rieleggibile.
Presiede il Consiglio dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea Generale.
Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali e altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.
In caso di dimissioni del Presidente, un consigliere delegato dal Consiglio dei Fondatori ne assume le funzioni e la rappresentanza legale fino alla nomina di un nuovo Presidente.
ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di nove membri eletti dal Consiglio dei Fondatori tra i suoi membri.
I membri del Consiglio di Amministrazione, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili, salvo revoca prima della scadenza del mandato, da parte dell’organo che li ha nominati. I componenti il Consiglio di Amministrazione provvedono, secondo le rispettive deleghe se previste, all’amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell’attuazione del piano quadriennale di attività deliberato dal Consiglio dei Fondatori.
Il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale. Provvede a predisporre gli schemi dei regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio dei Fondatori per l’approvazione, e delibera in merito alle singole iniziative di predisposizione di idee, proposte e progetti secondo i termini di cui all’articolo 3.
Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico.
L’eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
È consentito l’intervento a mezzo di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
ARTICOLO 16 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Il Comitato Tecnico-Scientifico è l’organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio dei Fondatori in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.
I suoi componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in funzione delle specifiche competenze possedute nei settori di interesse della Fondazione, e si organizzano in sottogruppi in relazione ai temi rilevanti e agli ambiti di intervento della Fondazione. È presieduto da una personalità di particolare rilievo proposta dal Presidente della Fondazione al Comitato medesimo.
La funzione di coordinamento del Comitato Tecnico-Scientifico è svolta da uno dei suoi membri individuato a maggioranza al suo interno.
I suoi componenti restano in carica per un quadriennio, decadono insieme al Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.
L’eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.
L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il Comitato Tecnico-Scientifico delibera a maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 17 – REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio dei Fondatori, resta in carica quattro esercizi e può essere riconfermato.
Può essere revocato per giusta causa.
È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.
Il compenso è determinato all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.
ARTICOLO 18 – DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Fondazione fra una rosa di esperti predisposta dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica per un quadriennio ed è rinnovabile.
Il Direttore Generale può assumere la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi, se delegata dal Presidente.
Relativamente ai poteri eventualmente delegati ai sensi del presente Statuto, può assumere piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell’ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della medesima.
Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.
Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.
Il Direttore Generale, in particolare:
– provvede alla gestione operativa e amministrativa della Fondazione, nonché all’organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
– dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione, nonché degli atti del Presidente;
– predispone budget previsionali;
– nomina esperti per settori di intervento, ovvero comitati tecnico/operativi.
ARTICOLO 19 – ASSEMBLEA GENERALE
È costituita dai Fondatori, ai sensi dell’art. 13, e dai soci Partecipanti iscritti nell’anno in corso e dai Partecipanti che abbiano aderito negli anni precedenti, a condizione che abbiano effettuato il rinnovo annuale dell’adesione entro il 31 dicembre dell’anno precedente. I Partecipanti che non rinnovano l’adesione annuale per due anni consecutivi perdono la qualifica di Partecipante e possono riottenerla solo a seguito di iscrizione ex novo.
L’Assemblea formula proposte, idee e progetti sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, e approva il piano quadriennale.
L’Assemblea delibera in ordine al Codice Etico ed elegge i componenti del Collegio dei Garanti.
L’Assemblea approva i bilanci preventivo e consuntivo.
È presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno due volte l’anno.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
È consentito l’intervento a mezzo di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
ARTICOLO 20 – PRESIDENTE ONORARIO
Il Consiglio di Amministrazione può conferire la carica di Presidente onorario a un’eminente personalità che, per ruoli ricoperti, per riconosciuto prestigio, per attività svolte, impersoni i principi e le finalità della Fondazione. Tale carica viene conferita a titolo onorifico e non implica alcun ruolo direttivo o esecutivo.
Il Presidente onorario non partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 21 – CODICE ETICO E COLLEGIO DEI GARANTI
La Fondazione si dota e approva il Codice Etico redatto secondo i principi e le finalità della stessa.
L’Assemblea nomina un Collegio dei Garanti, che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, costituito da tre a cinque personalità esterne alla Fondazione e individuate per le peculiari caratteristiche personali e professionali.
Il Collegio dei Garanti ha la funzione specifica di dirimere qualsivoglia problematica insorta fra i vari organi della Fondazione o fra i componenti di uno stesso organo, nonché dare, a richiesta degli stessi, un proprio giudizio di merito.
Il Collegio dei Garanti si esprime, altresì, sulla coerenza degli atti programmatici della Fondazione con i suoi fini ed esprime valutazioni di merito sulle istanze di scioglimento della Fondazione.
ARTICOLO 22 – CONTROLLO SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull’amministrazione dell’ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I, del Codice civile e, in particolare, dall’articolo23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.
Al fine di favorire e rendere concreto l’esercizio dei poteri di controllo, l’organo competente della Fondazione trasmette annualmente al Prefetto le delibere e gli atti rilevanti concernenti l’amministrazione della Fondazione.
L’annullamento delle delibere, nei casi previsti dall’art. 25 del Codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell’organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.
Qualora le disposizioni contenute nell’atto di costituzione della Fondazione non possano attuarsi ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio dei Fondatori o del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all’adozione degli atti previsti dall’articolo 25 del Codice civile per assicurare il funzionamento dell’ente.
L’inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell’adozione del provvedimento di scioglimento dell’amministrazione di cui all’articolo 25 del Codice civile.
ARTICOLO 23 – SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE
In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio dei Fondatori, ai sensi dell’articolo 14 del presente Statuto, ad altri enti che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità.
I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita. La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla valutazione del Collegio dei Garanti.
Sono fatte salve le norme di legge in materia.
ARTICOLO 24 – CLAUSOLA ARBITRALE
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.
In caso di disaccordo, il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato dalle due parti.
ARTICOLO 25 – CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti.
Approvato nella seduta del Consiglio dei Fondatori del 04 dicembre 2021.