Regolamento

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Regolamento della Fondazione Attua

Il presente Regolamento costituisce un documento di natura dinamica che verrà periodicamente riesaminato e aggiornato per tenere conto delle eventuali modifiche strutturali, organizzative, regolamentari e statutarie della Fondazione.

ll Regolamento della Fondazione denominata “Attua” – costituita con atto notarile del 14 maggio 2018 repertorio n. 4261 – nella sua formulazione è la pianificazione dei contenuti dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e del modello organizzativo.

Esso definisce l’articolazione organizzativa e le attribuzioni del servizio amministrativo e delle attività della Fondazione, individuando le modalità di esercizio dei compiti e delle funzioni..

Art. 1 – Costituzione Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione
Al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione, costituiti da quanto previsto rispettivamente dagli Artt. 5 e 6 dello Statuto, è assegnata una quota delle adesioni dei soci Fondatori e dei Partecipanti la cui entità è stabilita dal CdA ogni anno in sede di approvazione del budget annuale.

Art. 2 – Struttura organizzativa della Fondazione
Il presente Regolamento richiama la struttura organizzativa della Fondazione, così come prevista dall’Art. 13 dello Statuto:

a) Il Consiglio dei Fondatori

b) Il Presidente

c) Il Consiglio di Amministrazione

d) Il Direttore Generale

e) Il Comitato Tecnico Scientifico

f) Il Revisore dei Conti

g) l’Assemblea Generale

h) il Collegio dei Garanti

La formazione, i componenti e l’attività in generale dei suddetti organi è altresì dettagliatamente disciplinata dallo Statuto stesso.

Art. 3 – Acquisizione della qualifica di Socio Fondatore – Privato ed Impresa
L’acquisizione della qualifica di Socio Fondatore Privato avviene mediante registrazione sul sito della Fondazione e conseguente versamento della quota associativa stabilita di un minimo di € 1.000,00.

L’acquisizione della qualifica di Socio Fondatore Impresa avviene mediante registrazione sul sito della Fondazione e conseguente versamento della quota associativa da un minimo di € 3.000,00 a un massimo di € 5.000,00, scelta questa a esclusiva discrezione del soggetto aderente.

Art. 4 – Acquisizione della qualifica di Partecipante – organizzazione
L’acquisizione della qualifica di Partecipante alla Fondazione avviene mediante registrazione sul sito della Fondazione e conseguente versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti hanno il diritto:

– di individuare, segnalare o proporre idee progettuali ai propri Coordinamenti territoriali i quali valuteranno l’opportunità di far presentare tali proposte da un proprio socio Fondatore al Consiglio di Amministrazione;

– di frequentare i locali della Fondazione negli orari in cui essi sono accessibili;

– di partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla Fondazione;

– di proporre e promuovere iniziative e manifestazioni ai Coordinamenti territoriali;

– di riunirsi in assemblea per discutere delle proposte da presentare ai Coordinamenti territoriali;

– di partecipare alle riunioni dei Coordinamenti territoriali, ma senza diritto di voto.

I soci Partecipanti, su delibera del Consiglio dei Fondatori, al fine di facilitare l’attività della Fondazione, nonché lo svolgimento delle assemblee e l’approvazione dei progetti e del piano quadriennale, potranno essere suddivisi e raggruppati a seconda dei seguenti criteri:

– territorialità;

– natura pubblica o privata;

– categoria di attività svolta;

– tipologia di partecipazione alla Fondazione;

– continuità, qualità e quantità dell’apporto prestato alla Fondazione.

Ciascuno dei gruppi così formati eleggerà al suo interno uno o più rappresentanti che avranno il compito di relazionarsi direttamente con gli Organi della Fondazione facendosi portavoce dell’intero gruppo rappresentato.

Art. 5 – Consiglio dei Fondatori
disciplina delle convocazioni alle riunioni – maggioranze
Fanno parte del Consiglio dei Fondatori, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, gli iscritti nell’anno in corso e i Fondatori che abbiano aderito negli anni precedenti, a condizione che abbiano effettuato il rinnovo annuale dell’adesione entro il 31 dicembre dell’anno precedente. La quota del rinnovo annuale viene stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Precedentemente alla convocazione degli organi di fine anno, i Fondatori verranno informati tramite e-mail del loro stato di rinnovo e dei termini previsti per il mantenimento del diritto a far parte del Consiglio dei Fondatori.

I Fondatori che non rinnovano l’adesione annuale per due anni consecutivi perdono la qualifica di Fondatore e possono riottenerla solo a seguito di iscrizione ex novo.

Per poter essere riammessi nel Consiglio entro i due anni stabiliti, i Fondatori devono regolarizzare entrambe le annualità non rinnovate.

Rimane in capo ai soci che hanno perso la qualifica di Fondatore il diritto a essere informati e invitati a manifestazioni di particolare rilievo della Fondazione.

Ogni nuovo socio Fondatore iscritto nell’anno in corso fa parte del Consiglio dei Fondatori a seguito di delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti del Consiglio medesimo.

Il Consiglio dei Fondatori è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce almeno una volta l’anno per stabilire le tempistiche e le modalità di approvazione del Piano quadriennale da sottoporre all’Assemblea Generale. Il medesimo, comunque riunito ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, viene indetto mediante convocazione scritta, trasmessa almeno 15 giorni prima a mezzo e-mail indicata dal socio al momento della sua adesione, con l’elenco degli argomenti da trattare quale ordine del giorno, il luogo della riunione, la data e l’ora.

Il Consiglio dei Fondatori, qualora convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, deve essere indetto entro dieci giorni; tuttavia, la riunione sarà ritenuta valida anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

La riunione del Consiglio dei Fondatori viene ritenuta valida con la presenza di almeno il 50% dei membri, sia fisicamente presenti nel luogo della riunione, sia collegati in videoconferenza o teleconferenza così come previsto all’art. 13 dello Statuto, oltre al Presidente o il Presidente Vicario qualora designato.

Le deliberazioni verranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo le diverse disposizione previste all’art. 13 dello Statuto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Qualora la seduta del Consiglio non sia validamente composta sarà necessaria una nuova convocazione del medesimo. Nell’avviso di convocazione del Consiglio può essere fissato il giorno per la seconda convocazione nella quale lo stesso delibererà sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione.

Detta seconda convocazione viene ritenuta regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci Fondatori presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza. Le deliberazioni del Consiglio dei Fondatori, prese in conformità della legge, dell’atto costitutivo e del presente Regolamento, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il verbale di ogni riunione viene redatto, normalmente, dalla Segreteria della Fondazione e inviato via mail ai componenti. Dovrà comunque essere approvato nella successiva seduta.

Art. 6 – Assemblea dei Partecipanti
disciplina delle convocazioni alle riunioni – maggioranze
Fanno parte dell’Assemblea Generale i soci Fondatori, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, e i soci Partecipanti iscritti nell’anno in corso e i Partecipanti che abbiano aderito negli anni precedenti, a condizione che abbiano effettuato il rinnovo annuale dell’adesione entro il 31 dicembre dell’anno precedente. La quota del rinnovo annuale viene stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Precedentemente alla convocazione degli organi di fine anno, i Partecipanti verranno informati tramite e-mail del loro stato di rinnovo e dei termini previsti per il mantenimento del diritto a far parte dell’Assemblea Generale.

I Partecipanti che non rinnovano l’adesione annuale per due anni consecutivi perdono la qualifica di Partecipante e possono riottenerla solo a seguito di iscrizione ex novo.

Per poter essere riammessi nell’Assemblea Generale entro i due anni stabiliti, i Partecipanti devono regolarizzare entrambe le annualità non rinnovate.

Rimane in capo ai soci che hanno perso la qualifica di Partecipante il diritto a essere informati e invitati a manifestazioni di particolare rilievo della Fondazione.

L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del piano quadriennale nonché dei Bilanci preventivo e consuntivo. È convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione.

La convocazione è valida se effettuata per iscritto e trasmessa almeno dieci giorni prima a mezzo e-mail indicata dal socio al momento della sua adesione con l’elenco degli argomenti da trattare, il luogo della riunione, la data e l’ora.

La riunione dell’Assemblea Generale viene ritenuta valida con la presenza di almeno il 50% dei membri, sia fisicamente presenti nel luogo della riunione, sia collegati in videoconferenza o teleconferenza così come previsto all’art. 19 dello Statuto, oltre al Presidente o il Presidente Vicario qualora designato.

La riunione regolarmente convocata è valida qualsiasi sia il numero dei partecipanti nel caso in cui vengano formulati pareri e proposte consultive non vincolanti.

Le deliberazioni verranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Qualora la seduta dell’Assemblea non sia validamente composta sarà necessaria una nuova convocazione. Nell’avviso di convocazione della stessa può essere fissato il giorno per la seconda convocazione nella quale la medesima delibererà sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione.

Detta seconda convocazione viene ritenuta regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soggetti convocati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza. Le deliberazioni dell’Assemblea Generale, prese in conformità della legge, dell’Atto Costitutivo e del presente Regolamento, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il verbale di ogni riunione viene redatto, normalmente, dalla Segreteria della Fondazione e pubblicato sul sito. Dovrà comunque essere approvato nella successiva seduta.

Art. 7 – Consiglio di Amministrazione
disciplina delle convocazioni alle riunioni – maggioranze
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l’anno per approvare il Piano quadriennale, il Budget di previsione annuale e quadriennale, i Bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale. Il Consiglio viene comunque riunito dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità mediante convocazione scritta, trasmessa almeno cinque giorni prima a mezzo e-mail PEC con l’elenco degli argomenti da trattare, il luogo della riunione, la data e l’ora.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato entro dieci giorni dalla richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti in carica. La riunione è valida anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è valida con la presenza di almeno il 50% dei membri, sia fisicamente presenti nel luogo della riunione, sia collegati in videoconferenza o teleconferenza così come previsto all’art. 15 dello Statuto, oltre al Presidente o il Presidente Vicario qualora designato.

Se un consigliere di amministrazione non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo decade dall’incarico.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, prese in conformità della legge e dell’Atto Costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Qualora la seduta del Consiglio di Amministrazione non si componga validamente, deve essere nuovamente convocato. Nell’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. In seconda convocazione il Consiglio delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione ed è regolarmente costituito con la partecipazione, fisica o in videoconferenza o teleconferenza, di almeno un terzo dei membri oltre al Presidente, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il verbale di ogni riunione viene redatto, normalmente, dalla Segreteria della Fondazione e inviato via mail ai componenti. Dovrà comunque essere approvato nella successiva seduta.

Art. 8 – Collegio dei Garanti
disciplina delle convocazioni – maggioranze
Il Collegio dei Garanti si riunisce su richiesta espressa dal Presidente della Fondazione ed è, comunque, riunito dal suo Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

La richiesta di parere al Collegio dei Garanti è inoltrata dal Presidente su richiesta dell’Organo interessato unitamente a eventuali controdeduzioni.

Il Collegio, ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi, può richiedere informazioni e disporre di propria iniziativa l’audizione del soggetto che ne ha chiesto l’intervento e/o del soggetto nei confronti del quale viene sollevata la relativa contestazione, anche assistiti da persona di fiducia, e può fissare un termine entro il quale questi ultimi devono produrre ulteriori chiarimenti o controdeduzioni.

Il parere del Collegio è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti.

Il parere viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde da tale parere.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di tutti i componenti, sia fisicamente presenti nel luogo della riunione, sia collegati in videoconferenza o teleconferenza. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.

I componenti del Consiglio si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

Il verbale di ogni riunione viene redatto, normalmente, dalla Segreteria della Fondazione e inviato via mail ai componenti. Dovrà comunque essere approvato nella successiva seduta.

Art. 9 – Gettoni di presenza, rimborsi spese e indennità di funzione
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è dovuto un gettone di presenza per la partecipazione a ogni adunanza, nella misura stabilita dal Budget annuale, da liquidare alla fine di ogni anno.

I consiglieri di amministrazione ed eventuali soci delegati con specifica delibera del CdA hanno diritto al rimborso spese (viaggio, vitto e/o alloggio), previa autorizzazione del Direttore Generale, qualora venga loro richiesto di svolgere attività per nome e per conto della Fondazione, sul territorio nazionale/europeo/internazionale. I consiglieri, i soci delegati e il Tesoriere svolgono autonomamente la loro attività in nome e per conto della Fondazione e inviano comunicazione scritta alla Fondazione per il rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti dal presente articolo.

1 Il rimborso spese avverrà per:

a) il pagamento delle spese di viaggio (biglietto treno, aereo, taxi o altro) dopo la presentazione della relativa documentazione di spesa sostenuta; nel caso in cui lo spostamento avverrà utilizzando un’auto si farà riferimento ai parametri delle Tabelle ACI; il pagamento delle spese di vitto e alloggio dopo la presentazione delle relative ricevute di pagamento;

b) il rimborso spese giornaliero massimo previsto non potrà essere superiore ai 150€ per spostamenti sul territorio nazionale, 300€ per spostamenti sul territorio europeo, 500€ per spostamenti fuori Europa.

2 Il Presidente, nell’ambito dell’attività che farà a nome e per conto di Attua, avrà diritto a un massimale doppio rispetto a quello previsto al punto 1.b.

3 I componenti del CdA, del Comitato Tecnico-Scientifico, del Collegio dei Garanti, il Direttore Generale e il Revisore dei conti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio quando le riunioni del loro organo di appartenenza si svolgeranno in una città diversa da quella in cui risiedono.

4 Tutte le richieste di rimborso spese devono essere accompagnate dai relativi giustificativi. Nel caso contrario non saranno prese in considerazione.

5 La Fondazione provvede al pagamento dei relativi rimborsi di chi ne faccia richiesta nel mese successivo a quello in cui è stata presentata tutta la documentazione a supporto necessaria.

6 Delle ulteriori spese non contemplate nei punti precedenti ne sarà responsabile il Direttore Generale.

7 Non è necessaria la relativa autorizzazione preventiva del Direttore Generale solo nei casi previsti ai punti 2 e 3.

8 Nel budget di spesa generale annuale della Fondazione sarà prevista un’apposita voce “rimborso spese”, che rappresenta l’unica copertura alle spese del presente articolo.

Il Presidente, e ogni altro Consigliere qualora stabilito con specifica delibera del CdA, ha diritto a un’indennità per l’attività che svolge nell’ambito delle sue funzioni, il cui importo viene stabilito in sede di bilancio preventivo.

Art. 10 – Deleghe
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, anche stabilmente, l’esercizio di attribuzioni e di competenze a esso assegnate dallo Statuto, come specificate dal presente Regolamento, al Direttore Generale o ad altri componenti del C.d.A. che rispondono al Consiglio di Amministrazione degli atti adottati nell’esercizio della delega.

Art. 11. – Criteri di selezione delle iniziative – Comitato Valutazione Progetti

La Fondazione, nel processo di analisi ed esame delle proposte ricevute dai soci Fondatori e, quindi, di attribuzione dei contributi disponibili, o di scelta di destinazione degli accordi sottoscritti, ferma restando la propria assoluta discrezionalità al riguardo e senza peraltro che la stessa possa ritenersi obbligata in tal senso, farà riferimento ai criteri di seguito elencati. La valutazione delle proposte verrà effettuata sulla base dell’ordine di arrivo delle stesse e a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio considererà ammissibili le iniziative che perseguano scopi in linea con la missione della Fondazione come previsto nel suo Statuto e privilegerà le iniziative che presentino una o più delle caratteristiche di seguito elencate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ovvero:

– che prevedano una base sociale ampia e diffusa;

– che coinvolgano soggetti che garantiscano la necessaria trasparenza e affidabilità gestionale, finanziaria ed etica;

– che siano orientate alla crescita del capitale sociale, all’infrastrutturazione sociale, allo sviluppo e all’occupazione, alla realizzazione di iniziative di sostegno dei soggetti svantaggiati e, in generale, a finalità di pubblica utilità;

– che coinvolgano competenze e professionalità idonee;

– che dimostrino una chiara visione delle strategie di intervento a beneficio della comunità di riferimento, assicurino un efficace utilizzo delle risorse nel raggiungimento dei risultati prefissati e che prevedano modalità di investimento del patrimonio in linea con la missione della Fondazione.

I progetti, una volta formulati dai soci Fondatori, preliminarmente analizzati dal Consiglio di Amministrazione e accertata la presenza dei necessari requisiti di sostenibilità e concreta realizzazione, nonché in base alle caratteristiche sopra elencate, verranno approvati così come previsto dall’art. 15 dello Statuto.

Art. 12 – Ordinativi di pagamento
I pagamenti sono disposti previa formazione di ordinativi, predisposti dal Tesoriere dopo aver verificato la legittimità della spesa, la regolarità della documentazione essa inerente, l’esatta imputazione a bilancio e la disponibilità dei fondi relativi. Gli ordinativi di pagamento sono sottoscritti dal Presidente per gli importi superiori a 10 mila euro e dal Direttore Generale per gli importi inferiori a 10 mila euro, tenendo conto delle competenze di firma. Gli ordinativi contengono le seguenti indicazioni:

– intestazione, data di emissione e numero d’ordine progressivo; – nominativo del creditore e suo indirizzo; – causale di pagamento; – somma da pagare; – modalità di estinzione del titolo; – firme di autorizzazione.

Gli ordinativi devono essere scritti con chiarezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta. In caso di errori materiali che non rendano opportuni l’annullamento e la sostituzione del titolo, si provvede con annotazioni in calce siglate da uno dei firmatari.

Art. 13 – La Cassa economale
È costituito un fondo di cassa, denominato Cassa economale, il cui ammontare viene fissato, entro i limiti di bilancio, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. La Cassa economale è utilizzata per le minute spese necessarie alla gestione quotidiana di tutti i Servizi della Fondazione, nonché per fare fronte a ogni spesa urgente e indifferibile, previa autorizzazione del Direttore Generale. È vietato l’impiego, anche temporaneo, dei fondi che costituiscono la Cassa economale per usi diversi da quelli di cui al presente articolo. È altresì vietato ricevere in custodia presso la Cassa economale denaro o altri valori che non siano di proprietà della Fondazione. Le uscite a valere sulla Cassa economale sono debitamente annotate in appositi registri. La gestione della Cassa economale è sottoposta a verifica almeno ogni mese da parte del Direttore Generale, che ne redige apposito verbale, e del Tesoriere.

Art. 14 – Il Servizio di cassa
Si provvede al servizio di cassa mediante un Istituto di credito, cui è affidato l’esercizio stesso. Presso tale istituto possono essere accesi uno o più conti correnti bancari. Il Servizio di cassa viene disimpegnato sulla base di un’apposita convenzione stipulata con l’Istituto di credito.

Art. 15 – Attività contrattuale della Fondazione
Agli acquisti, alle forniture, alle vendite, ai lavori ed ai servizi tutti della Fondazione si provvede a mente delle disposizioni che seguono e comunque nel rispetto delle compatibilità del Bilancio. Una volta esperite le procedure interne di cui alle lettere successive, i contratti della Fondazione sono sottoscritti secondo quanto previsto in materia dal presente Regolamento.

1 – Scelta del contraente

La scelta dei soggetti da invitare alle gare e alle trattative, per la stipulazione dei contratti della Fondazione, si ispira a criteri di imparzialità e trasparenza.

Costituisce criterio fondamentale per la scelta del contraente l’accertamento della sua capacità tecnica ed economica, in relazione all’oggetto del contratto da stipularsi, nonché la verifica mediante opportune indagini, della sua correttezza ed affidabilità commerciale.

2 – Modalità di aggiudicazione

I contratti di valore pari o inferiore a euro 10 mila + IVA sono di norma stipulati dal Direttore, a trattativa diretta, con un contraente preindividuato sulla base dei criteri di economicità e maggior favore per la Fondazione.

I contratti di valore superiore a euro 10 mila + IVA sono stipulati dal Presidente, previa disposizione a contrattare adottata dal Consiglio di Amministrazione. La disposizione indica l’oggetto del contratto da stipulare, il contenuto essenziale, lo scopo e la struttura amministrativa incaricata dell’espletamento. Per i contratti di prestazione di attività professionali, ivi incluse le attività di consulenza, provvede il Direttore mediante formale affidamento dell’incarico professionale con indicazione nominativa del professionista incaricato.

3 – Valore dei contratti

Il valore dei contratti si determina in relazione all’importo delle forniture. Per forniture continuative o frazionabili non è ammessa la parcellizzazione, ed il valore del contratto si determina in relazione all’importo complessivo delle forniture o delle prestazioni previste.

4 – Procedimento concorsuale e lettera di invito

La scelta del contraente avverrà, mediante invito scritto, tra almeno tre offerte paragonabili. Nella lettera d’invito devono essere indicati: a) l’oggetto ed il contenuto anche economico del contratto; b) il termine e le modalità di presentazione dell’offerta, in modo che ne sia garantita la segretezza; c) la documentazione che si richiede al concorrente onde accertarne l’idoneità tecnica e l’affidabilità commerciale.

La lettera d’invito prevede in ogni caso che le offerte siano formulate per iscritto e vengano presentate in buste sigillate, in modo che ne sia garantita la segretezza. In ogni caso, la lettera d’invito precisa espressamente che la Fondazione si riserva comunque di non addivenire all’aggiudicazione del contratto.

5 – Selezione delle offerte

La scelta del contraente avviene dopo l’apertura delle buste. Qualora la scelta del contraente non comporti valutazioni discrezionali, essa può avvenire pubblicamente, alla presenza dei concorrenti che ne facciano richiesta. Se la scelta del contraente comporta valutazioni discrezionali e la disposizione a contrattare lo preveda, la scelta avviene segretamente; in tal caso, l’intervenuta aggiudicazione viene comunicata senza indugio per iscritto alla ditta aggiudicataria ed alle altre ditte concorrenti. Di tutte le operazioni compiute per l’aggiudicazione del contratto viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai membri, non inferiori a tre, che hanno svolto le operazioni di cui al comma precedente. Il contratto è stipulato dopo l’aggiudicazione.

6 – Contenuto necessario del contratto

I contratti stipulati dalla Fondazione devono contenere tutte le clausole necessarie ad assicurare che il contenuto e l’esecuzione del contratto siano conformi alle disposizioni del presente Regolamento e di ogni altra norma di legge o di Regolamento applicabile. I contratti devono indicare il prezzo pattuito in modo chiaro e preciso. Per i contratti di forniture a carattere continuativo, può disporsi l’adeguamento del prezzo con riferimento a scadenze e parametri certi ed obiettivi, determinati in prezziari, listini, quotazioni o quant’altro debitamente approvati dai competenti organismi pubblici. I contratti della Fondazione devono indicare altresì la durata del rapporto o, comunque, la sua scadenza, con esclusione di ogni clausola di tacito rinnovo. In apposite clausole devono essere inoltre previste: a) le modalità di pagamento, con esclusione di pagamenti a mezzo tratte o cambiali; b) le penali in caso di ritardo nella prestazione, con importi definiti per ogni giorno di ritardo; c) per i contratti relativi a servizi o forniture essenziali, la facoltà della Fondazione di provvedere altrimenti in caso di inadempimento del fornitore, con addebito al fornitore inadempiente dei maggiori oneri sopportati o dei danni comunque subiti.

7 – Conservazione degli atti

Gli originali dei contratti stipulati sono custoditi presso la Direzione Generale e copia presso gli uffici che ne hanno curato la formazione.

Art 16 – Carta dei benefit
La Carta dei benefit contiene l’elenco di tutte le Convenzioni istituite tra la Fondazione e terzi soggetti, che offrono prodotti/servizi a condizioni di vantaggio a favore di tutti i soci della Fondazione.

La Carta dei benefit in convenzione viene aggiornata semestralmente, è pubblicata sul sito web, con allegata scheda di adesione.

Essa riporta:

  • le condizioni che danno titolo all’accesso;
  • la descrizione dell’unità d’offerta con l’indicazione dei vantaggi riservati ai soci della Fondazione;
  • i criteri di formazione e le modalità di gestione delle prenotazioni;
  • le modalità di erogazione delle prestazioni e la descrizione delle attività previste, riferite alla specifica tipologia di offerta;
  • la raggiungibilità della struttura con i mezzi di trasporto, l’eventuale disponibilità di un servizio di trasporto della struttura;
    Per le unità d’offerta che prevedono la compartecipazione alla spesa da parte dell’utente: le tipologie di rette applicate e il dettaglio degli eventuali costi aggiuntivi per prestazioni specifiche, l’eventuale esistenza di un deposito cauzionale e le modalità di applicazione dello stesso.Art. 17 – Protocollo d’intesa
    La Fondazione, nel raggiungimento degli obiettivi statutari, intende favorire la costruzione di sinergie e collaborazioni con le realtà esistenti sul territorio nazionale ed internazionale. Pertanto attiverà ogni opportuna iniziativa al fine di agevolare forme di partecipazione alle proprie attività, di enti, amministrazioni pubbliche e soggetti privati.

Per la realizzazione dei progetti individuati potrà stipulare atti e contratti necessari alla loro attuazione e finanziamento; per contratti si intende solitamente un rapporto fra privati e spesso in relazione a servizi richiesti, incarichi o altro.

La Fondazione potrà inoltre stipulare Protocolli di Intesa o Convenzioni con Enti pubblici o privati, con Istituzioni scientifiche, culturali ed educative, nonché con Associazioni e Fondazioni italiane e straniere.

Il Protocollo d’intesa è un documento che descrive un accordo bilaterale o plurilaterale fra due o più parti. Esso esprime piuttosto che un vincolo contrattuale una dichiarazione di intenti, indicando una comune linea d’azione prestabilita, dove la realizzazione delle attività è rimandata alla stipula di apposite convenzioni o semplici accordi che contengano progetti e piani finanziari che verranno approvati di volta in volta.

La convenzione è un accordo tra due o più soggetti e viene spesso utilizzata quando uno di essi è un ente pubblico; solitamente la convenzione esprime un indirizzo comune, ma anche la definizione di un accordo preciso, che evidenzi, contenuti, modalità di realizzazione e impegno finanziario del o dei progetti che si vogliono realizzare.

Una volta definiti con le controparti i testi finali degli accordi di Protocollo di Intesa o Convenzione predisposti dal Direttore, gli stessi dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 – Integrazione del Regolamento
Il presente Regolamento potrà essere modificato e/o integrato dal Consiglio dei Fondatori in seguito alla emanazione di nuove disposizioni e/o norme specifiche del settore o dell’attività, ovvero per necessità di regolamentare quanto non previsto in fase di prima emanazione del Regolamento, purché in conformità alle disposizioni dettate dallo Statuto della Fondazione.

Art. 19 – Rimando alla Normativa Vigente
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle normative vigenti.

Approvato dal Consiglio dei Fondatori nella seduta del 4 dicembre 2021